CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA
Prot.n.43297/I988
DECRETO SULLA UNITARIETA’ DELL’OFS IN ITALIA
L'Ordine Francescano Secolare è uno ed unico (Giovanni Paolo II, 22 novembre 2002) ed esiste in ininterrotta continuità con l'Ordine dei Fratelli e delle Sorelle Penitenti istituito dal Beato Francesco d'Assisi (Niccolò IV, Regola Supra Montem, 1289). Nonostante le sue vicissitudini storiche, l'Ordine ha sempre mantenuto la sua sostanziale unità e, con la Regola di Papa Paolo VI, ha recuperato la primitiva autonomia e ottenuto dalla Chiesa la sua piena unità strutturale a regime centralizzato in tutto il mondo.
Tutti coloro che hanno emesso la Professione nell'Ordine Francescano Secolare, secondo le norme emanate dalla Santa Sede, appartengono, pertanto, all'unico Ordine Francescano Secolare che la Santa Sede riconosce come solo e autentico proseguimento dell'Ordine dei Penitenti Francescani istituito dal Beato Francesco e non possono appartenere a nessun'altra denominazione, oggi superata, o sezione distaccata di esso.
Sua Santità Benedetto XVI, a causa dei perduranti equivoci e resistenze che si frappongono ancora alla piena unità dell'Ordine, nonostante la Sua chiara volontà espressa il 17 novembre 2008 al Cardinale Prefetto di questo Dicastero e comunicata alle persone interessate (cf. Lettera della CIVCSVA alla Sig.ra Maria Cinato e firmatari, 5 dicembre 2008), ha ritenuto di intervenire in maniera definitiva ed inappellabile per porre fine a tale spiac~vclc situazione che ha causato profondo disagio e sofferenza a tutti i Francescani d'Italia e del mondo. In data 10 ottobre 2009, nell'udienza benignamente concessa al Cardinale Prefetto di questo Dicastero, il Santo Padre si è degnato di approvare in forma specifica, ovvero senza alcuna possibilità di ricorso, la seguente decisione:
I Francescani Secolari che in Italia non abbiano ancora aderito all'unico Ordine Francescano Secolare, pur essendo già membri dello stesso in forza della loro Professione, devono aderire esplicitamente ad esso in forma individuale entro il 29 novembre del corrente anno 2009, secondo le modalità che saranno determinate dalla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica. La mancata manifestazione di tale adesione entro la data stabilita sarà intesa come una disobbedienza alla volontà espressa dai Romani Pontefici e comporterà ipso facto l'uscita dall'Ordine Fran-:.escano Secolare.
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Pertanto questa Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di Vita apostolica, in ottemperanza alla decisione pontificia, indica le seguenti modalità per quanti intendono aderire all'unico Ordine Francescano Secolare:
1. Tutti coloro che, pur avendo emesso la Professione nell'Ordine Francescano Secolare, non abbiano ancora aderito all'unico Ordine Francescano Secolare, dovranno presentare, individualmente, al legittimo Ministro della propria Fraternità locale, una dichiarazione scritta di adesione all'unico Ordine Francescano Secolare entro il 29 novembre 2009.
2. In mancanza di un legittimo Ministro della Fraternità Locale, si potrà presentare la dichiarazione scritta di adesione al corrispondente legittimo Ministro Regionale o anche al Ministro Nazionale dell' Ordine Francescano Secolare d'Italia, che ne forniranno conferma scritta agli interessati.
3. Cororo che, alla data del 29 novembre 2009, non avranno presentato la propria adesione, non faranno più parte dell'Ordine Francescano Secolare, con tutte le conseguenze che ne derivano.
4. Per quanti saranno usciti dall'Ordine Francescano Secolare per mancata adesione entro la data stabilita, l'eventuale riammissione all'Ordine potrà essere presa in considerazione dietro presentazione di apposita richiesta scritta al Ministro della Fraternità locale nella quale l'interessato era stato incorporato. Tale richiesta sarà esaminata dal Consiglio di Fraternità, con realismo e carità e operando il necessario discernimento sulle reali intenzioni dell'interessato. La richiesta, accompagnata dal parere del Consiglio di Fraternità sarà poi inoltrata al Ministro del Consiglio Regionale corrispondente. Il Consiglio Regionale potrà respingerla o confermarla. In quest'ultimo caso sarà subordinata ad un congruo periodo di formazione e ad una nuova emissione della Professione, nelle forme previste dal Rituale dell' Ordu1e francescano Secolare.
5. Si ribadisce, come già indicato nelle disposizioni della Presidenza del Consiglio Internazionale dell'Ordine Francescano Secolare del 3 aprile 2009, a firma della Sig.ra Encarnaci6n del Pozo, Ministro Generale, che le Fraternità Locali, erette dall'autorità ecclesiastica competente, esistono in quanto espressioni dell'unico Ordine Francescano Secolare riconosciuto dalla Chiesa. Di esse fanno parte solamente quanti hanno emesso la Professione e si riconoscono come membri dell'unico Ordine Francescano Secolare esistente. Solo ad essi spetta, secondo il diritto della Chiesa, universale e proprio, animare e guidare la Fraternità, coordinarla e collegarla con il resto dell'Ordine, come pure gestire la sede e l'amministrazione dei beni, a norma delle Costituzioni Generali.
6. Ogni documento relativo alle Fraternità locali o di altro livello e, in generale, all'Ordine Francescano Secolare, detenuto da persone uscite dall'Ordine, dovrà essere consegnato alle corrispondenti legittime autorità dell'Ordine. Tnoltre, ogni situazione relativa ad eventuali beni -mobili, immobili e patrimoniali -in qualsiasi modo appartenenti o facenti capo all'Ordine Francescano Secolare, gestiti da persone non più membri dello stesso Ordine, dovrà essere regolata dalla Presidenza del Consiglio Internazionale dell'Ordine Francescano Secolare.
7. Si fa obbligo ai Ministri Generali e ai Ministri Provinciali del Primo Ordine Francescano e del Terzo Ordine Regolare, per quanto di propria competenza ed in virtù dell'altius moderamen ad essi affidato dalla Santa Sede, di vigilare e di collaborare con le legittime autorità dell'Ordine Francescano Secolare, affinché le presenti disposizioni siano fedelmente adempiute.
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Dal Vaticano, il 4 ottobre 2009.
Franc Card. Rodé, C.M. Prefetto
Gianfranco A. Gardin, OFM Conv.
Arcivescovo segretario